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2024

23Apr

BONUS CASA 50%

by wp_16878813

Bonus Casa 50%

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione installano pannelli solari o una pompa di calore sono previste detrazioni fiscali.

I contribuenti che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono accedere ad una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il cosiddetto Bonus Casa.

Si possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986).

Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:

  • opere in edilizia libera
  • interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Come fare?

Per fruire del bonus casa 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del soggetto che paga
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Documentazione da conservare

Alla fine della trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori effettuati, attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it, l’utente procede alla stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire l’argomento e scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie“.

23Apr

CONTO TERMICO 2.0

by wp_16878813

CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche Amministrazioni, ma anche imprese e privati, che possono accedere a fondi per 900 milioni di euro annui.

Il Conto Termico è un contributo statale e non può eccedere il 65% della spesa ammissibile sostenuta.

I soggetti privati intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa, possono accedere al Conto Termico per:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti beneficiari dell’incentivo o tramite una ESCo (Energy Service Company). Se si utilizza l’ausilio di una ESCo le Pubbliche Amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica mentre i soggetti privati dovranno sottoscrivere un contratto di servizio energia

23Apr

ECOBONUS 65 % 50%

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Ecobonus 65 % 50 %

Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% con efficacia fino al 31 dicembre 2024.

Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.

Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus.

La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:

  • opere in edilizia libera
  • interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio

Attenzione!

Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.

Importi massimi detraibili con Ecobonus

Importi massimi detraibili per tipologia di intervento:

  • Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
  • Caldaie a condensazione: 30.000 euro
  • Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro

Documentazione da inviare all’ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.

Documentazione da conservare

In caso di impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:

  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
  • Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
  • Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
  • Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
  • Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
  • Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”

Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

  • Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)

Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire l’argomento e scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Documentazione da inviare all’ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.